Sez. U, Sentenza n. 8212 del 29/04/2004 (Rv. 572441 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Assistenza sanitaria - Convenzione - Controversia sul risarcimento del danno da ritardo nel pagamento delle rette aggiornate - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In tema di assistenza sanitaria, nel sistema di convenzionamento tra la Regione e la struttura privata, stipulata ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la controversia promossa dalla struttura privata per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla tardiva applicazione dell'accordo nazionale di adeguamento delle rette ai sopravvenuti costi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché tale pretesa non pone alcuna questione circa la definizione del contenuto della convenzione né investe atti o provvedimenti del rapporto di concessione (e non rientra, pertanto, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma è diretta unicamente a sollecitare una statuizione sulle conseguenze del ritardo nel pagamento delle rette aggiornate, secondo le specifiche previsioni contenute nella convenzione stessa (e ricade, quindi, in un ambito per il quale il secondo comma del citato art. 5 fa salva la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)