Sez. 1, Sentenza n. 1955 del 05/03/1997 (Rv. 502804 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza ex art. 31 D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione - Asse ereditario - Valore imponibile dichiarato - Rettificabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia chiesto che l'imposta sulle successioni sia liquidata secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, e dal canto suo l'amministrazione abbia indicato come valore imponibile dell'asse ereditario il valore dichiarato aumentato del 20%, di fronte a questa richiesta l'Ufficio non può più rettificare la dichiarazione, liquidando un'imposta superiore a quella dovuta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)