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Sez. 1, Sentenza n. 1955 del 05/03/1997 (Rv. 502804 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza ex art. 31 D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione - Asse ereditario - Valore imponibile dichiarato - Rettificabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502804-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia chiesto che l'imposta sulle successioni sia liquidata secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, e dal canto suo l'amministrazione abbia indicato come valore imponibile dell'asse ereditario il valore dichiarato aumentato del 20%, di fronte a questa richiesta l'Ufficio non può più rettificare la dichiarazione, liquidando un'imposta superiore a quella dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)