Sez. 5, Sentenza n. 8984 del 20/06/2002 (Rv. 555202 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Invim - Istanza ex art. 31 del D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione - Conseguenze - Poteri dell'amministrazione finanziaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), l'amministrazione finanziaria è tenuta a liquidare l'INVIM dovuta in conseguenza del condono sulla base dell'incremento di valore dichiarato dal contribuente, aumentato del venti per cento, restando preclusa la possibilità di liquidare tale imposta sulla base di un diverso valore iniziale risultante dagli atti in possesso dell'ufficio, anche se costituente un valore fiscalmente certo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)