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Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 16/12/2005 Cc. (dep. 16/01/2006) Rv. 233317 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revoca della sospensione condizionale della pena - Procedimento - Udienza - Avviso - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione di udienza - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233317-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento per incidente di esecuzione, nel quale debba discutersi della revoca della sospensione condizionale della pena, l'omessa notificazione dell'avviso per la data dell'udienza determina una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sicché, qualora l'omissione sia rilevata nel corso dell'udienza, non è sufficiente notificare all'interessato il verbale dell'udienza medesima, ma occorre notificare anche il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, non essendo altrimenti possibile comprendere l'oggetto del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)