diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 54869 del 05/06/2018 Cc. (dep. 07/12/2018) Rv. 274556 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revoca della sospensione condizionale della pena - Procedimento - Udienza - Fissazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità d’ordine generale e di carattere assoluto.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274556-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)