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Sez. L, Sentenza n. 312 del 14/01/1981 (Rv. 410752 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - STIPULAZIONE CON SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI - NULLITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410752-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - STIPULAZIONE CON SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI - NULLITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il contratto di lavoro giornalistico subordinato, concluso con chi non e iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, non e nullo per illiceita della causa o dell'oggetto, bensi per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, ai sensi dell'art 2126, comma primo, cod civ, la nullita e priva di effetti per il periodo in cui il relativo rapporto ha avuto esecuzione, ma la equiparazione, per tale periodo, del contratto nullo a quello validamente concluso non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retributivo, essendo in tal caso compito del giudice determinare la giusta retribuzione ai sensi degli artt 2099 cod civ e 36 cost. (Conf 5674/79, mass n 402271).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)