Sez. L, Sentenza n. 5674 del 30/10/1979 (Rv. 402271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO SUBORDINATO CONCLUSO CON SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI - NULLITA PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - ESTENSIONE - PERIODO DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO SUBORDINATO CONCLUSO CON SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI - NULLITA PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - ESTENSIONE - PERIODO DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il contratto di lavoro giornalistico subordinato, concluso con chi non e iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, non e nullo per illiceita della causa o dell'oggetto, bensi per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, ai sensi del primo comma dell'art 2126 cod civ, la nullita e priva di effetti per il periodo in cui il relativo rapporto ha avuto esecuzione, ma la equiparazione - avente lo scopo di tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'attivita resa a favore di un terzo - per tale periodo del contratto nullo a quello validamente concluso, non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retributivo. Pertanto il giudice, al fine di determinare la retribuzione spettante in conformita ai precetti costituzionali, deve valutare la qualita e quantita del lavoro prestato e puo scegliere quale parametro di valutazione dell'equa retribuzione o l'identica disciplina retributiva stabilita per un contratto di lavoro giornalistico validamente concluso o altri criteri ritenuti piu consoni alla fattispecie e che possono condurre ad una retribuzione inferiore o superiore a quella prevista per il contratto valido, purche, nel primo caso, la retribuzione inferiore non venga giustificata con il solo fatto che si tratta di un rapporto di lavoro invalido per violazione di norme imperative.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)