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Sez. U, Sentenza n. 528 del 15/01/2010 (Rv. 611446 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Controversia concernente il diritto alla qualifica superiore quale beneficio combattentistico ex art. 2 della legge n. 336 del 1970 - Giurisdizione della Corte di Conti - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Legittimazione passiva - Dell'IPOST - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611446-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

La domanda con la quale il dipendente delle Poste Italiane s.p.a. chieda la concessione, all'atto del collocamento a riposo, della qualifica superiore quale beneficio combattentistico ex art. 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, non è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti ma a quella del giudice ordinario, poichè il detto beneficio, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, ha diretta incidenza sul rapporto di lavoro. Per lo stesso motivo, va altresì esclusa la legittimazione passiva dell'IPOST (Istituto postelegrafonico), spettando la stessa solo al soggetto datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 art. 6 com. 7, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)