Sez. U, Sentenza n. 10432 del 05/12/1994 (Rv. 489037 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | In data successiva al 14 giugno 1985 - Controversia concernente il diritto alla qualifica superiore quale beneficio combattentistico - Giurisdizione - Dalla Corte dei Conti -Esclusione - Del giudice ordinario - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
La controversia promossa dal dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, il cui rapporto sia cessato dopo il 14 giugno 1985 (data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n.210 istitutiva del predetto ente) per ottenere dall'amministrazione delle Ferrovie, al momento del collocamento a riposo l'attribuzione della qualifica superiore, quale beneficio combattentistico ex art. 2, secondo comma, legge 24 maggio 1970 n.336, è dovuta non alla giurisdizione della Corte dei Conti ma alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il detto beneficio, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, ha diretta incidenza sul rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)