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Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 16/03/1981 (Rv. 412109 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - APERTURE NEL MURO PERIMETRALE VERSO LA PROPRIETA INDIVIDUALE DI UN CONDOMINO, DESTINATE A DARE LUCE ED ARIA ALLE SCALE COMUNI - CHIUSURA DI TALI APERTURE AD OPERA DEL SINGOLO CONDOMINO MEDIANTE COSTRUZIONE IN APPOGGIO O IN ADERENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412109-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - APERTURE NEL MURO PERIMETRALE VERSO LA PROPRIETA INDIVIDUALE DI UN CONDOMINO, DESTINATE A DARE LUCE ED ARIA ALLE SCALE COMUNI - CHIUSURA DI TALI APERTURE AD OPERA DEL SINGOLO CONDOMINO MEDIANTE COSTRUZIONE IN APPOGGIO O IN ADERENZA - INAMMISSIBILITA.*

Qualora nel muro perimetrale di edificio condominiale vi siano aperture verso l'unita immobiliare di proprieta individuale del singolo condomino, che non abbiano i caratteri di veduta o prospetto e siano destinate a dare luce ad aria ad adiacenti porzioni comuni (nella specie, scale), deve negarsi al predetto condomino la facolta di chiudere le aperture medesime mediante costruzione in appoggio od aderenza, secondo la disciplina degli artt 902-904 cod civ, atteso che l'applicabilita di tali norme trova ostacolo nel divieto per ciascun comproprietario di compiere, senza il consenso degli altri, opere che alterino la consistenza e la destinazione all'uso comune del bene condominiale. (V 1449/78, mass n 390831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)