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Sez. 2, Sentenza n. 1449 del 25/03/1978 (Rv. 390831 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ATTRAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA COSA COMUNE NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - INAMMISSIBILITA - FINESTRE LUCIFERE ESISTENTI NEI MURI COMUNI - NORMATIVA PREVISTA DAGLI ARTT 902 E 904 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390831-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ATTRAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA COSA COMUNE NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - INAMMISSIBILITA - FINESTRE LUCIFERE ESISTENTI NEI MURI COMUNI - NORMATIVA PREVISTA DAGLI ARTT 902 E 904 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

I limiti entro cui puo essere legittimamente esercitato il diritto dei vari condomini sulle parti comuni dell'edificio non consentono di attrarre la cosa comune, in tutto o in parte, nell'orbita della disponibilita esclusiva del singolo condomino, sottraendola agli altri o riducendone le possibilita di sfruttamento da parte loro ne di apportare alle parti comuni alcuna modifica che ne riduca la consistenza o ne comporti limitazioni rispetto alla sua struttura e configurazione originaria. Tale disciplina impedisce di qualificare e di ricondurre nell'ambito della normativa prevista per le luci dagli artt 902 e 904 cod civ le aperture esistenti nelle parti comuni dell'edificio condominiale non aventi i caratteri di veduta o di prospetto, che si aprono sulle proprieta particolari dei singoli condomini. (nella specie un condomino aveva eseguito una costruzione la quale non solo aveva inglobato parte del muro perimetrale condominiale, ma aveva privato l'appartamento gia adibito ad abitazione del portiere - di proprieta condominiale - di una delle finestre lucifere in esso esistenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)