Sez. U, Sentenza n. 6756 del 12/12/1988 (Rv. 461018 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - NOTIFICA NEI MODI CONTEMPLATI DAI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 142 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SANATORIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO - EFFETTI - EX NUNC.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - NOTIFICA NEI MODI CONTEMPLATI DAI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 142 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SANATORIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO - EFFETTI - EX NUNC.*
In tema di notificazione della citazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ., e con gli effetti di cui all'art. 143 ultimo comma cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1978 (poi sostanzialmente recepito nelle modifiche introdotte dalla legge 6 febbraio 1981 n. 42), il ricorso alle modalità contemplate dai primi due commi del citato art. 142 è consentito solo se la parte istante fornisca la prova dell'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto all'estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale, ovvero dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari. Difettando tale prova, si verifica nullità della notificazione medesima, la quale è sanabile con la Costituzione in giudizio del convenuto, ma solo con effetto "ex nunc", tenuto conto che la nullità medesima investe anche la "vocatio in ius", per difetto del termine a comparire, con l'ulteriore conseguenza che è la data di detta Costituzione a segnare la pendenza del processo, (anche al fine dell'individuazione del giudice preventivamente adito in caso di litispendenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)