Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 10/03/1994 (Rv. 485640 - 01)
Donazione - Accettazione - In genere | Proposta e accettazione contenuta in atti distinti - Necessità per l'accettazione di notifica a persona residente all'estero - Procedimento di notifica non esaurito alla data di pubblicazione della sentenza n. 10 del 1978 della Corte Costituzionale dichiarante l'illegittimità costituzionale dell'art. 143 ultimo comma cod. proc. pen. - Rinnovazione della notifica - Necessità.
Donazione - Accettazione - In genere
La sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978 n. 10 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 143 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma con la legge 6 febbraio 1981 n. 42) in riferimento al precedente art. 142 (anch'esso nel testo originario), trova immediata applicazione dalla data successiva a quella della sua pubblicazione nella G.U. (8 febbraio 1978), con la conseguenza che ove per l'accettazione di una donazione, nel caso in cui proposta e accettazione sono contenuti in atti distinti (art. 782, secondo comma, cod. civ.) sia richiesta la notificazione a persona residente all'estero (nel testo originario dell'art. 142 cit.) ed il relativo procedimento non sia ancora esaurito alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, le formalità già eseguite non hanno alcun effetto ma il procedimento di notificazione deve essere rinnovato con le modalità indicate nella stessa decisione della Corte Costituzionale, cioè con le modalità previste nelle convenzioni internazionali e nel d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, senza che, la donazione, in mancanza di tale notificazione, che ne costituisce requisito indispensabile, possa considerarsi perfezionata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42 art. 9, Legge 06/02/1981 num. 42 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)