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Sez. L, Sentenza n. 17400 del 17/11/2003 (Rv. 568242 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Obbligo solidale di applicare ai lavoratori dell'appaltatore un minimo retributivo ed un trattamento normativo non inferiore a quello dovuto ai dipendenti dell'appaltante - Istituzione della mensa prevista contrattualmente per i dipendenti dell'appaltante - Applicabilità ai dipendenti dell'appaltatore dell'indennità sostitutiva di mensa.
Stato
decisa il 2003-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568242-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nelle ipotesi di appalti di opere o servizi previste dall'art. 3, della legge n. 1369 del 1960, ai dipendenti dell'appaltatore va garantito non solo il trattamento minimo retributivo ma anche il trattamento normativo applicabile ai dipendenti dell'appaltante; rientra pertanto nella previsione l'istituzione di un servizio di mensa, che abbia un riflesso immediatamente o, comunque, anche economico.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)