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Sez. L, Sentenza n. 1337 del 22/01/2007 (Rv. 594159 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Obbligo solidale di applicare ai lavoratori dell'appaltatore un minimo retributivo ed un trattamento normativo non inferiore a quello dovuto ai dipendenti dell'appaltante - Applicabilità - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594159-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La "ratio" della disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 è quella di paralizzare, attraverso il sistema del "nulla escluso", qualsiasi sollecitazione ad appalti ubbidienti a logiche non conformi alla piena liceità dello strumento giuridico utilizzato, e quindi di escludere in radice qualsiasi interesse anche meramente economico dell'appaltante di ricorrere alla rimessione a terzi di attività rientranti nel proprio ciclo produttivo, Nella configurazione legislativa dell'ampia portata della norma, in sostanza, devono ritenersi escluse solo quelle attività che non rientrano fra quelle necessarie ed essenziali rispetto all'attività produttiva del committente, la cui assunzione in proprio comporterebbe un ingiustificato ed insostenibile aggravio dei costi di produzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata ritenuta rientrante nel trattamento dovuto ai sensi del citato art. 3 della legge n. 1369 del 1960 ogni voce riferibile ad una previsione normativa che avesse un riflesso economico, come, nell'ipotesi esaminata, quella relativa all'indennità di mensa).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)