Sez. U, Sentenza n. 2720 del 14/03/1991 (Rv. 471269 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Domanda del pubblico dipendente diretta alla rivalutazione del credito retributivo - Devoluzione al giudice amministrativo - Domanda di ulteriori danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
I crediti di lavoro, anche quando discendano da rapporto di pubblico impiego, hanno natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore, per reintegrare l'originario potere d'acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del relativo diritto, non integra un risarcimento di danno, ma costituisce componente di una obbligazione unitaria. Pertanto, la controversia promossa dal pubblico dipendente per ottenere la rivalutazione e gli interessi del proprio credito retributivo, tardivamente adempiuto, introduce una domanda di esatto adempimento della obbligazione retributiva ed è quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ancorché il lavoratore qualifichi detta rivalutazione come danno da comportamento illegittimo del datore di lavoro, mentre la giurisdizione del giudice ordinario resta limitata all'ipotesi in cui, sulla base dello inadempimento del datore di lavoro, si pretenda un danno eccedente l'ammontare della rivalutazione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)