Sez. U, Ordinanza n. 3237 del 01/03/2012 (Rv. 621777 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Regolamento preventivo di giurisdizione - Doverosità del rilievo del difetto di giurisdizione rispetto a profili non oggetto di denuncia delle parti - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione va rilevato d'ufficio, rispetto a quei profili e domande per cui esso non risulti specificamente denunciato dalle parti, e salva la ricorrenza di preclusioni di carattere processuale, poiché detto regolamento, pur non essendo un mezzo di impugnazione, configura comunque, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., uno "stato" del processo, conformandosi tale doverosità anche al canone della ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)