Sez. U, Sentenza n. 7086 del 23/06/1995 (Rv. 493035 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Sentenza di primo grado che abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione che una questione di competenza - Impugnazione con il solo regolamento di competenza - Corte di Cassazione - Rilevabilità di ufficio della questione di giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
Il principio - applicabile anche in sede di regolamento di competenza -, secondo cui il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, va contemperato con quello in base al quale i vizi della sentenza suscettibile di appello e di ricorso per cassazione possono farsi valere solo nei limiti e secondo le regole di tali mezzi d'impugnazione. Pertanto, qualora avverso una sentenza di primo grado, che abbia esaminato e deciso esplicitamente sia una questione di giurisdizione che una questione di competenza, venga proposto unicamente regolamento (facoltativo) di competenza, la Corte di Cassazione, nell'ambito del medesimo, non può esaminare d'ufficio la questione di giurisdizione - essendo la stessa riesaminabile solo a seguito di appello avverso la sentenza medesima, il termine per la proposizione del quale è sospeso a norma dell'art. 43, terzo comma cod. proc. civ. - e deve decidere la questione di competenza sul presupposto della sussistenza della giurisdizione affermata con l'indicata sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)