Sez. U - , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Decisione del giudice amministrativo su un atto non più esistente - Esorbitanza dai limiti del potere giurisdizionale – Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. – Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, qualora il giudice amministrativo pronunci su un atto non più esistente in quanto sostituito da altro provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'omesso rilievo della cessazione della materia del contendere, in quanto l'accertamento dei fatti che possono provocare il venir meno dell'interesse alla decisione non può mai dar luogo ad esorbitanza dai limiti della giurisdizione, costituendo espressione del potere giurisdizionale attribuito al giudice in riferimento alla materia del contendere, in cui esercizio può dar luogo al più ad un "error in procedendo".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)