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Sez. U, Sentenza n. 4178 del 03/10/1977 (Rv. 387822 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - OMESSA CONSIDERAZIONE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387822-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - OMESSA CONSIDERAZIONE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In Sede di impugnazione per Cassazione contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione non puo essere denunciato il mancato rilievo della cessazione della materia del contendere da parte del giudice speciale, in quanto l'accertamento e la valutazione dei fatti che avrebbero provocato la cessazione della materia del contendere non puo mai dar luogo ad esorbitanza dai limiti del potere giurisdizionale, ma, al contrario, costituisce proprio Esercizio di tale potere nella predetta materia. (Conf 2691/76, mass n 381480).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)