Sez. 1, Sentenza n. 9854 del 16/01/2007 Cc. (dep. 08/03/2007) Rv. 236289 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod.proc.pen.. - Decorrenza del termine.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Tra le ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine deve essere ricompresa anche la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., e in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il Tribunale accerti la causa di inammissibilità o di rigetto dell'applicazione della misura alternativa, perché solo in tale data si ha la certezza sulle modalità di espiazione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)