Sez. 1, Sentenza n. 26748 del 21/05/2009 Cc. (dep. 01/07/2009) Rv. 244714 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione - Decorrenza del termine di prescrizione - Momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio (indulto) in precedenza concesso.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso (nel caso di specie, l'indulto), e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca, non potendo porsi a carico del condannato il danno per il ritardo con cui viene presa la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)