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Sez. 3, Sentenza n. 4081 del 09/09/1978 (Rv. 393692 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - TARDIVA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITORE CEDUTO - RILEVANZA PROBATORIA AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393692-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - TARDIVA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITORE CEDUTO - RILEVANZA PROBATORIA AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO - ESCLUSIONE.*

Nel caso di cessione di un credito la tardiva contestazione della sussistenza del credito da parte del debitore ceduto, cui sia stata notificata la cessione o che ne sia comunque a conoscenza, non assume alcuna Rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione dell'esistenza del credito da parte del cessionario, non discendendo alcun Obbligo in tal senso a carico del debitore ceduto dalla notificazione o conoscenza della cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)