Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 27/02/1998 (Rv. 513102 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Debitore ceduto - Non contestazione del credito - Violazione dell'obbligo di buona fede - Esclusione - Prova dell'esistenza e dell'ammontare - Silenzio del debitore - Irrilevanza - Ragioni - Onere del cessionario - Sussistenza - Omessa consegna dei documenti - Inadempimento del cedente - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1262, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)