Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 07/02/2013 (Rv. 625372 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Cessione di contratto di locazione aziendale - Subingresso del cessionario in tutte le posizioni giuridiche del cedente - Debito relativo alla restituzione di maggiorazioni non dovute del canone di locazione - Sussistenza.
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
La cessione da parte del locatore del contratto di locazione aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto di locazione o di affitto in due sub-rapporti distinti, ciascuno dei quali con un titolare dello "status" di locatore, bensì il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa. Tra di esse, dunque, deve comprendersi anche il debito di restituzione di eventuali non dovute maggiorazioni di canone percepite dal cedente, atteso che la misura del canone di una locazione non abitativa incide direttamente sulla misura concreta della redditività dell'azienda, costituita anche dall'immobile locato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)