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Sez. 2, Sentenza n. 8219 del 11/08/1990 (Rv. 468816 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - DIFFERENZE CON LA CESSIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468816-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - DIFFERENZE CON LA CESSIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZA.*

La successione nei contratti prevista dall'art. 2558 cod. civ., nel caso di cessione di azienda, è istituito diverso dalla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e segg. cod. civ., in quanto può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente ad una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il cessionario dell'azienda assume la posizione di successore e titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)