Sez. 3, Sentenza n. 2099 del 27/02/1987 (Rv. 451344 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITÀ) - TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITÀ) - TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 2725 cod. civ., la Forma scritta, richiesta ad substantiam per il trasferimento dei beni immobili, costituisce un elemento essenziale, nel senso che la Forma ha natura costitutiva, cosicché la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto può essere data solo con l'acquisizione al giudizio dell'atto scritto, non essendo consentita la prova testimoniale e non essendo sufficiente la produzione di una fattura contenente la mera indicazione dell'avvenuto pagamento di una somma corrispondente al prezzo della vendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)