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Sez. 2, Sentenza n. 2 del 02/01/1997 (Rv. 501542 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IN GENERE | Contratti di trasferimento di beni immobili - Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Prova testimoniale ed interrogatorio formale circa l'esistenza ed il contenuto del contratto - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501542-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 1350 e 2725 cod. civ., la forma scritta, imposta "ad substantiam" per il trasferimento di beni immobili, costituisce un elemento essenziale del contratto, nel senso che ha natura costitutiva, cosicché la prova dell'esistenza e del contenuto di una vendita di un bene immobile può essere data solo con l'acquisizione, al processo, dell'atto scritto, non essendo consentite né la prova testimoniale, né la confessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)