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Sez. U - , Sentenza n. 29202 del 06/12/2017 (Rv. 646329 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Giudice civile - Provvedimento volto a porre nel nulla atti emanati da collega dello stesso ufficio - Atto abnorme - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646329-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati, è legittima la censura disposta dal C.S.M. con riferimento al comportamento del giudice che abbia emesso provvedimento diretto ad incidere, fuori dalle ipotesi consentite espressamente per legge, sull'efficacia di quello emesso da altro giudice in un diverso giudizio, ponendolo nel nulla, trattandosi di atto abnorme, in quanto lo strumento generale per la gestione di una pluralità di procedimenti civili tra loro connessi, assegnati a differenti magistrati dello stesso ufficio, è costituito dalla rimessione degli atti, per le determinazioni di competenza, al dirigente dell'ufficio, ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c., senza che assuma rilevanza l'esistenza di una pregressa eventuale violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari od il convincimento del magistrato di essere l'effettivo titolare per la trattazione del procedimento.(Nella specie, relativa ad una procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell'esecuzione, nonostante la sospensione disposta dal giudice della causa di opposizione proposta dal terzo detentore del bene, aveva reiterato l'ordine di liberazione dell'immobile sull'assunto di essere l'unico funzionalmente competente a statuire sulla sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. FF

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)