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Sez. U, Sentenza n. 23071 del 30/10/2014 (Rv. 632836 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Provvedimento diretto a porre nel nulla provvedimento adottato da altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario - Abnormità - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Pregressa violazione tabellare - Irrilevanza - Convincimento del giudice di dover essere l'effettivo titolare - Irrilevanza - Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione di procedura esecutiva immobiliare.
Stato
decisa il 2014-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632836-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Ha natura di atto abnorme di rilevanza disciplinare il provvedimento adottato da un giudice e diretto ad incidere, fuori dalle ipotesi consentite espressamente per legge, sull'efficacia di un provvedimento emesso da un altro giudice in un diverso giudizio, ponendolo nel nulla, atteso che lo strumento per la gestione di una pluralità di procedimenti tra loro connessi, assegnati a differenti magistrati dello stesso ufficio, è costituito - salva più specifica regolamentazione nelle tabelle di organizzazione - dalla rimessione degli atti, per le determinazioni di competenza, al dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 274, secondo comma, cod. proc. civ., senza che assuma rilievo l'esistenza di una pregressa eventuale violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari od il convincimento del magistrato di dover essere l'effettivo titolare per la trattazione del procedimento. (Nella specie, relativa ad una procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell'esecuzione, nonostante la sospensione disposta dal giudice della causa di opposizione proposta dal terzo detentore del bene, aveva reiterato l'ordine di liberazione dell'immobile sull'assunto di essere l'unico funzionalmente competente a statuire sulla sospensione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. FF, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)