Sez. 2, Sentenza n. 5044 del 06/11/1978 (Rv. 394797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - FORME EX ART 306 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - FORME EX ART 306 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Le forme prescritte dall'art 306 cod proc civ per la rinuncia agli Atti del giudizio non si applicano alla diversa fattispecie della rinuncia alla domanda, e cioe della rinuncia al diritto sostanziale azionato, la quale non richiede alcuna accettazione della controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)