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Sez. 2, Sentenza n. 5044 del 06/11/1978 (Rv. 394797 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - FORME EX ART 306 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394797-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - FORME EX ART 306 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Le forme prescritte dall'art 306 cod proc civ per la rinuncia agli Atti del giudizio non si applicano alla diversa fattispecie della rinuncia alla domanda, e cioe della rinuncia al diritto sostanziale azionato, la quale non richiede alcuna accettazione della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)