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Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990 (Rv. 466036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA ALL'AZIONE - FORMA - TACITA - IDONEITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI - ESTINZIONE DELL'AZIONE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466036-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA ALL'AZIONE - FORMA - TACITA - IDONEITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI - ESTINZIONE DELL'AZIONE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

La rinunzia all'Azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'Azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli Atti del giudizio), l'Estinzione dell'Azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (V 3482/85, mass n 441115; (V 1442/81, mass n 412092; (V 4661/79, mass n 401203; (V 5044/78, mass n 394797).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)