Sez. L, Sentenza n. 19357 del 21/08/2013 (Rv. 628402 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Ritenuta chiarezza del testo - Utilizzazione dei criteri ermeneutici accessori - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione del contratto collettivo ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali. (Nella specie, la corte territoriale aveva rigettato la domanda del lavoratore di riconoscimento di somme arretrate atteso che l'art. 62 del c.c.n.l. della dirigenza medica del 14 giugno 2007 faceva riferimento esplicito solo alle spettanze dei lavoratori in servizio e non anche, come nella specie, di quelli cessati alla data di entrata in vigore della norma contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 14/06/2007 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)