Sez. 3, Sentenza n. 18180 del 28/08/2007 (Rv. 599145 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Riferimento all'intero contesto contrattuale - Necessità - Sussistenza - Ritenuta chiarezza della formulazione letterale - Ricorso ad altri criteri interpretativi - Necessità - Esclusione - Fattispecie di fidejussione del fidejussore.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie la S.C., confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto incensurabile la ricostruzione della clausola di garanzia "a maggior garanzia del mutuo" afferente ad un contratto qualificato come fidejussione del fidejussore, in cui una prima clausola regolava il rapporto garantito con riguardo ai versamenti a saldo delle rate di un mutuo e l'altra gli effetti della risoluzione anticipata del contratto di mutuo per inadempimento della mutuataria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1469 quater, Cod. Civ. art. 1469 quater, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)