Sez. 3, Sentenza n. 1371 del 31/01/2012 (Rv. 621255 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Distrazione delle spese in favore dell'avvocato - Impugnazione della sentenza di primo grado - Partecipazione dell'avvocato distrattario al giudizio d'appello - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Qualora il giudice di primo grado abbia distratto le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa in favore del suo avvocato, questi non è contraddittore necessario nel giudizio d'appello, quand'anche sia stato impugnato il capo relativo alle spese, con riferimento all'entità delle stesse, e, conseguentemente, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)