Sez. 3, Sentenza n. 23444 del 04/11/2014 (Rv. 633223 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Appello del difensore, in proprio, avverso l'omessa pronuncia di distrazione delle spese - Rigetto e condanna alle spese - Illegittimità - Condizioni e limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
È illegittima la statuizione con cui il giudice di appello condanni alle spese del grado il difensore che abbia proposto appello, in proprio, per ottenere la riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., atteso che il difensore non assume in tale giudizio - a meno che esso non investa la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese - la qualità di parte, sicché non può considerarsi soccombente in ragione dell'assorbimento della domanda di distrazione per il rigetto delle pretese della parte da lui assistita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)