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Sez. 1, Sentenza n. 44188 del 20/09/2023 Ud. (dep. 03/11/2023) Rv. 285413-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Obbligo di concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285413-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)