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Sez. 4, Sentenza n. 1513 del 03/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258487 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Obbligo di concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258487-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)