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Sez. L, Sentenza n. 1436 del 11/02/1998 (Rv. 512508 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Sospensione dell'erogazione per il periodo di ricovero gratuito in strutture pubbliche - Ricovero - Nozione - Situazione temporanee e contingenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512508-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini della erogazione dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, pertanto con esclusione di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)