Sez. L, Sentenza n. 10946 del 02/11/1998 (Rv. 520285 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Inabili totali ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche - Non spettanza - Condizioni - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il ricovero di un inabile totale, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, in una struttura pubblica non in grado di prestargli tutte le cure necessarie per un'adeguata assistenza infermieristica può giustificare, in via eccezionale rispetto a quanto testualmente dispone l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero soltanto nell'ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, l'assistito abbia subito un danno ingiusto perché costretto a retribuire il cosiddetto "infermiere privato". (Nella fattispecie la S.C., confermando sul punto la sentenza di merito, ha escluso il diritto in argomento avendo l'interessato integrato l'assistenza dell'istituto giovandosi dell'aiuto della figlia).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)