Sez. 1, Sentenza n. 4921 del 28/10/1978 (Rv. 394634 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI CONSEGUENTI ALLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI CONSEGUENTI ALLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art 2 della legge 1 dicembre 1970 n 898, il quale disciplina la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt 2, 3, 7, 10, 29 e 138 della Costituzione. (Corte cost n 127/77; (Corte cost 176/73; (Corte cost 169/71; (V 1483/76, mass n 380222; (V 835/75, mass n 374208).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7, Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Costituzione art. 138, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)