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Sez. 1, Sentenza n. 835 del 07/03/1975 (Rv. 374208 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1975-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374208-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale (sollevata in relazione agli artt 138, 25, 7 della Costituzione, e 34 del concordato) dell'art 2 della legge 1 dicembre 1970 n 898, che attribuisce ai tribunali dello stato italiano la potesta di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici cosiddetti concordatari. (Conf 1334/74, mass n 369414; 1270/74, mass n 369331).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 34, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)