Sez. L, Sentenza n. 9038 del 01/09/1990 (Rv. 469151 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AL GIUDICE DEL MERITO - POSSIBILITÀ DI CENSURA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA - LIMITAZIONE AI CASI DI VIZI DI MOTIVAZIONE O DI VIOLAZIONE DEI CANONI LEGALI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AL GIUDICE DEL MERITO - POSSIBILITÀ DI CENSURA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA - LIMITAZIONE AI CASI DI VIZI DI MOTIVAZIONE O DI VIOLAZIONE DEI CANONI LEGALI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 4, disciplina generale, sez. III, C.C.n.L. 1 settembre 1983 per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private - aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nella quinta categoria superiore ad un dipendente di quarta categoria, che svolgeva mansioni di coordinatore di squadre tra operai, senza alcun raffronto con la previsione della detta norma del C.C.n.L. al riguardo dei requisiti delle attività di coordinamento e controllo). (V 33/89, mass n 461274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 01/09/1983 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)