Sez. L, Sentenza n. 33 del 10/01/1989 (Rv. 461274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 24 DEL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA CON RIFERIMENTO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO IL 31 DICEMBRE 1976.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 24 DEL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA CON RIFERIMENTO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO IL 31 DICEMBRE 1976.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S. C., aveva interpretato l'art. 24 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 nel senso che la data del collocamento in pensione - con riguardo alla quale, e secondo che fosse o meno successiva al 31 dicembre 1976, era determinato il parametro per la liquidazione della buonuscita in 30 o 24 giornate retributive per anno di servizio - doveva intendersi non coincidente con quella della cessazione dal servizio, perché ad essa necessariamente successiva, con conseguente attribuzione del parametro più favorevole anche a dipendenti cessati dal servizio lo stesso 31 dicembre 1976). (Conf 5396/87, mass n 453984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)