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Sez. 2, Sentenza n. 641 del 24/02/1968 (Rv. 331813 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331813-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioe che chi contrae per conto altrui, deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse ma anche nel nome di un soggetto diverso, che acquista in tal modo i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto conseguentemente, se il mandatario, stipulando il contratto non dichiara di agire nel nome del mandante, nessun rapporto si costituisce fra il mandante ed il terzo contraente, essendo irrilevante la conoscenza che quest'ultimo abbia, eventualmente, del mandato. (V. 2686-67, massima n. 330135 680-66, massima n. 321353 299, massima n. 320579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)