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Sez. 3, Sentenza n. 2900 del 30/07/1969 (Rv. 342731 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - SPENDITA ESPRESSA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - CONOSCENZA ALIUNDE DEL MANDATO - IRRILEVANZA - MANCATA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1969-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342731-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - SPENDITA ESPRESSA DEL NOME DEL MANDANTE - NECESSITA - CONOSCENZA ALIUNDE DEL MANDATO - IRRILEVANZA - MANCATA SPENDITA DEL NOME DEL MANDANTE - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art. 1704 cod.civ., in relazione all'art. 1388 cod. civ., la spendita del nome del mandante deve essere espressa e non puo essere ricavata da elementi presuntivi. Chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza della controparte, in modo esplicito ed univoco che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome di un soggetto diverso, altrimenti il contratto non produce effetti nei confronti del mandante, ancorche l'altro contraente sia a conoscenza del mandato, ma si considera concluso dal mandatario in proprio, salvi gli effetti giuridici derivanti dal rapporto interno fra mandante e mandatario. (V. 904-69, massima n. 339275 641-68, massima n. 331813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)