diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8630 del 03/10/1996 (Rv. 499874 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Occupazione senza titolo di un fondo privato - Realizzazione di opera pubblica - Servitù a favore della P.A. - Successivo provvedimento ablativo - Diritto del proprietario alla rimozione dell'opera - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499874-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

Il principio secondo il quale, nel caso in cui una porzione di un fondo privato sia appresa senza titolo per la realizzazione di un opera pubblica che astrattamente potrebbe determinare la costituzione di una servitù a carico del fondo stesso, il proprietario di quest'ultimo non può ottenere la rimozione dell'opera e la "restitutio in integrum" se successivamente è intervenuto il provvedimento ablativo di asservimento, non si applica nell'ipotesi in cui tale provvedimento venga emesso al di fuori di una procedura ablatoria e da parte di chi non avrebbe avuto alcun potere nell'ambito di tale procedura (nella specie, il proprietario di un fondo chiese di essere reintegrato nel possesso di un muro a secco delimitante il fondo stesso, sul quale l'Ente del Parco Nazionale d'Abruzzo aveva appoggiato un cippo murario destinato alla segnaletica stradale. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che aveva accolto la domanda, sul presupposto che l'art. 3 della legge n. 1511 del 1923 prevede l'apposizione di tabelle delimitanti i confini del Parco, ma non l'attribuzione all'Ente del potere di apporre tali tabelle sulla proprietà privata e che, peraltro, non era stata seguita alcuna procedura espropriativa, relativamente alla quale, comunque, il presidente dell'Ente non ha alcun potere diretto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1023, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 07/12/1923 num. 1511 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)