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Sez. 1, Sentenza n. 3573 del 23/03/1992 (Rv. 476401 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù | Occupazione "sine titulo" di suolo privato - Realizzazione di un metanodotto - Servitù a favore della P.A. - Costituzione - Esclusione - Illecito permanente - Configurabilità - Diritti del proprietario - Titolo idoneo all'insorgenza del diritto di servitù - Sopravvenienza - Indennità di asservimento - Spettanza.
Stato
decisa il 1992-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476401-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù

L'asservimento senza titolo del fondo del privato ad un'opera pubblica (nella specie, metanodotto) non determina la costituzione a favore della Pubblica amministrazione di servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione appropriativa, in considerazione della non configurabilità dei relativi presupposti (radicale trasformazione ed incorporazione del bene in detta opera) rispetto ai diritti reali "in re aliena", ma comporta un illecito di tipo permanente, il quale perdura fino a che non venga meno la situazione abusiva, con la rimozione dell'impianto, con la cessazione del suo esercizio, ovvero con la sopravvenienza di titolo idoneo all'insorgenza del diritto di servitù (contratto, provvedimento amministrativo, sentenza del giudice ordinario). In tale ipotesi, pertanto, al proprietario del fondo spetta, oltre che l'indennità per l'eventuale periodo di occupazione legittima, il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, fino al sopraggiungere di detto titolo, a partire dal quale compete l'indennità di asservimento sulla base dei criteri discendenti dal titolo medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)