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Sez. 6, Ordinanza n. 39207 del 07/06/2004 Cc. (dep. 07/10/2004) Rv. 230069 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - difensore - atti cui ha diritto di assistere - avviso | Difensore di fiducia - Revoca - Interrogatorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230069-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - difensore - atti cui ha diritto di assistere - avviso

La revoca da parte dell'imputato di ogni difensore diverso da quello che lo assiste, effettuata prima dell'interrogatorio, esclude qualsiasi incidenza al mancato avviso al difensore di fiducia precedentemente nominato, in quanto la relativa nullità deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182, primo comma, cod. proc. pen. per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia revocato per far valere la nullità dell'interrogatorio dell'imputato per omesso avviso al difensore e, per conseguenza, l'inefficacia della misura cautelare applicata, è inammissibile sia sotto il profilo processuale, per carenza di legittimazione ad impugnare, che per il profilo sostanziale per intervenuta sanatoria della nullità eccepita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)