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Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 12/10/2000 Ud. (dep. 28/10/2000) Rv. 217434 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - AVVISO | Al difensore di fiducia - Interrogatorio - Revoca del difensore al momento del compimento dell'atto - Conseguenza.
Stato
decisa il 2000-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217434-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - AVVISO

La revoca del difensore di fiducia da parte dell'indagato, con contestuale nomina di altro professionista immediatamente prima dello svolgimento dell'interrogatorio, non impedisce di dar corso all'atto se l'avviso sia stato regolarmente notificato a quello che risultava essere il difensore dell'imputato al momento in cui l'atto è stato disposto, a nulla rilevando che poi l'interrogatorio si svolga in assenza del difensore (non essendo, nella specie, presenti né quello "avvisato" né quello successivamente nominativo), giacché, a norma dell'art. 364 cod.proc.pen., nell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero la presenza del difensore, pur essendo un diritto dell'indagato, non è obbligatoria, onde, sempre che vi sia stato un rituale e tempestivo avviso, l'assenza del difensore non impone né la sospensione dell'atto né la nomina di un difensore di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 364 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)